Art. 31.
(Condotte dolose).

      1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 28, 29 e 30 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
      2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.